martedì, Marzo 19, 2024
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La nostra redazione ha intervistato l’Avvocato Giancarlo Neri giuslavorista del foro di Roma

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Avvocato lo scorso 16 aprile l’Ascoli Calcio ha operato la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo con il tecnico Roberto Stellone motivandolo con l’emergenza Covid 19 e invocando l’applicabilità dell’art. 1467 c.c.. E’ applicabile detta normativa al rapporto tra società e allenatore? 

Innanzitutto va rilevato che l’art. 1467 cod. civ., quale norma civilistica di diritto comune, in assenza di peculiari ostacoli nella legge n. 91/1981, non può ritenersi in alcun modo incompatibile con il quadro regolatorio del rapporto di lavoro sportivo professionistico.

Infatti, l’art. 1467 cod. civ., a fronte di un contratto ad esecuzione continuata – quale quello stipulato fra una società di calcio professionistica e il proprio allenatore – quando una delle prestazioni dedotte in contratto diviene eccessivamente onerosa a seguito di eventi caratterizzati contestualmente dalla straordinarietà e dalla imprevedibilità – come indubbiamente sono da ritenersi quelli conseguenti e correlati alla pandemia da Covid-19 – consente alla parte che subisce l’eccessiva onerosità di richiedere la risoluzione del contratto, permettendo all’altra di evitare la risoluzione, offrendo o accettando una modifica che sostanzialmente sia idonea a riportare ad equità le condizioni contrattuali, conseguendo una neutralizzazione degli effetti degli eventi sopravvenuti (come poi avvenuto nel caso di specie, avendo portato avanti, prima della risoluzione del contratto, alcune trattative sfociate in offerte che il sig. STELLONE ha sempre rifiutato).

Sebbene di norma l’attuazione dell’art. 1467 cod.civ. operi in sede giudiziale, non può ritenersi per sé sola arbitraria la soluzione adottata dalla società sportiva di procedere in sede stragiudiziale all’applicazione dei principi normativi sanciti nella medesima disposizione.

Per di più, la circostanza che sussistono, nel caso di specie, i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità degli eventi, che hanno determinato l’eccessiva onerosità, può essere agevolmente individuata nella dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Avvocato ma le tutele dello Statuto dei Lavori si applicano nei rapporti tra società e allenatore?

Nei contratti di lavoro sportivo professionistico non si applicano le norme che disciplinano le modalità di intimazione e di impugnazione dei licenziamenti individuali, nonché le previsioni sanzionatorie generali per la tutela reintegratoria e risarcitoria rispetto alle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro, essendo esplicitamente escluse dal campo di applicazione le norme che sono contenute nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e negli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge n. 604/1966, conseguentemente non risultano applicabili neppure le norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.

Avvocato Neri nei contratti tra allenatori e società è applicabile l’eccesiva onerosità per motivare la risoluzione? 

Assolutamente si. Nei contratti sopra menzionati l’azione decisa della società ASCOLI Calcio 1898 F.C. S.p.A. si fonda sulla base degli eventi imprevedibili ed eccezionali riconducibili agli effetti della emergenza sanitaria, determinata dalla pandemia da Covid-19, sfociando in una risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale per eccessiva onerosità, a seguito del fallito tentativo di pervenire ad un accordo transattivo, in sede di conciliazione, volto a risolvere consensualmente il vincolo contrattuale (come poi è avvenuto).

Come si ribadisce va rilevato che l’art. 1467 cod. civ., quale norma civilistica di diritto comune, in assenza di peculiari ostacoli nella legge n. 91/1981, non può ritenersi in alcun modo incompatibile con il quadro regolatorio del rapporto di lavoro sportivo professionistico.

Tanto più, nel caso di specie, rispetto al quale appare evidente che la sospensione del campionato di calcio e delle prestazioni sportive connesse, azioni queste conseguenti alla pandemia del COVID-19 (si pensi al divieto di procedere anche agli allenamenti), hanno impedito totalmente qualsiasi sorta di beneficio alla società datrice di lavoro, a fronte di un costo certo e predeterminato sulla base di un ordinario e regolare svolgimento della stagione sportiva.

Avv. Neri sulla scorta di quanto detto è possibile estendere l’azione intrapresa dall’Ascoli Calcio anche nei confronti dei calciatori che hanno contratti non più sostenibili finanziariamente a causa del lockdown?

Rileva a questo fine anche la scelta di altre società di calcio che hanno operato una importante riduzione delle retribuzioni degli sportivi professionisti alle proprie dipendenze in ottica di preservare la continuità aziendale (il riferimento è alla Juventus FC S.p.A., ma anche altre società di calcio, che con comunicato del 28 marzo 2020 ha informato dell’accordo raggiunto con i propri dipendenti, per la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 con effetti economici e finanziari positivi per circa 90 milioni di euro sull’esercizio 2019/2020).

L’Avvocato del sig. Stellone ha impugnato la risoluzione unilaterale del contratto, affermando che il decreto Cura Italia impedisce il licenziamento. Il decreto Cura Italia è applicabile all’allenatore rispetto a quanto già sopra affermato?

La risposta sta tutta nell’applicazione dell’art. 1467 c.c. nei contratti di natura sportiva, ovvero più che soffermarsi sul CURA ITALIA, si deve porre l’attenzione sulla possibilità da parte delle società di calcio di poter risolvere unilateralmente i contratti di cui sopra per quanto disposto dall’articolo in questione. Lo stesso, infatti, così statuisce:

“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La possibilità, si ribadisce, di poter attuare tale disposizione sta nel fatto che la circostanza che sussistono, nel caso di specie, i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità degli eventi, che hanno determinato l’eccessiva onerosità, può essere agevolmente individuata nella dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 che ha portato, tra le altre cose, alla sospensione di tutte le attività sportive.

Inoltre, come sempre statuito dal disposto dell’art. 1467 c.c. si può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, collegandosi quindi al concetto di optare per un approccio nel quale le parti contrattuali cooperano in buona fede per superare gli eventi sopravvenuti, assicurando in tal modo il recupero sostanziale degli equilibri contrattuali e deflazionando inutili e defatiganti contenziosi.

Che cosa ne pensa della vicenda dell’allenatore DELIO ROSSI con la società AC FIORENTINA, vede qualche analogia con quella di STELLONE?

Innanzitutto bisogna fare una netta distinzione tra le due vicende.

Il punto cardine è che per quanto riguarda la vicenda del sig. Delio Rossi ancora non era ancora entrato in vigore l’ACCORDO COLLETTIVO tra FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (L.N.P. B) e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) ex art. 4 della LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.

Ma vi è di più: Quanto alla risoluzione del rapporto di lavoro sportivo professionistico e, in particolare, al licenziamento, l’art. 4, comma 8, della legge n. 91/1981 stabilisce che ai contratti di lavoro sportivo professionistico non si applicano le norme che disciplinano le modalità di intimazione e di impugnazione dei licenziamenti individuali, nonché le previsioni sanzionatorie generali per la tutela reintegratoria e risarcitoria rispetto alle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro, essendo esplicitamente escluse dal campo di applicazione le norme che sono contenute nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e negli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge n. 604/1966, conseguentemente non risultano applicabili neppure le norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015. Ne deriva che trovano applicazione gli artt. 2118 e 2119 c.c..

Non c’è alcuna analogia con la vicenda STELLONE, in quanto la società ASCOLI CALCIO S.p.A. ha risolto unilateralmente il contratto del proprio allenatore motivando tale provvedimento con le “straordinarie e non prevedibili vicende del virus Covid-19”, circostanze queste che accompagnano le statuizioni dell’art. 1467 c.c..

Qui non c’è stata alcuna violazione della normativa vigente. Non ci troviamo assolutamente nei casi previsti dai licenziamenti discriminatori o magari in quelli per giusta causa, qui non c’è nulla di discriminatorio o una causa giustificatrice che impedisca la continuazione del contratto in essere, ma una situazione di IMPREVEDIBILITA’ E DI STRAORDINARIETA’ che ha portato, suo malgrado, alla risoluzione del contratto del mister STELLONE, previo tentativo di arrivare ad una conciliazione della vicenda in via bonaria che lo stesso STELLONE si è guardato bene, e non si capisce il perché, ad accettare.

Inoltre, si ribadisce, come l’Organo Competente, nel caso di specie, alla luce del dettato dell’ACCORDO COLLETTIVO tra FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (L.N.P. B) e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) ex art. 4 della LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni sia il COLLEGIO ARBITRALE.

In che modo le società sono tenute a pagare i propri calciatori visto il blocco dei campionati?

In questa situazione bisogna tener conto innanzitutto delle disposizioni governative, quindi prevedere giorno per giorno quali saranno le misure da adottare, quali la ripresa graduale delle attività sportive e dei campionati di calcio, anche in ragione del fatto del pagamento degli stipendi dei calciatori da parte delle società sportive. Prima infatti di rendere applicabile le varie risoluzioni unilaterali ex art. 1467 c.c. dei contratti in essere con i calciatori, le società di calcio e i calciatori stessi (prendere esempio della Juventus FC S.p.A.) devono optare per un approccio nel quale le parti contrattuali cooperano in buona fede per superare gli eventi sopravvenuti, assicurando in tal modo il recupero sostanziale degli equilibri contrattuali e deflazionando inutili e defatiganti contenziosi, in modo da poter ripartire, successivamente alla pandemia del COVID-19, in modo più elastico e meno oneroso per tutti, soprattutto per le società.

In conclusione può spiegarci meglio la sua interpretazione in merito alla giurisprudenza della cosiddetta causa di forza maggiore che lei ha più volte preso in considerazione?

La risposta sta tutta nella statuizione dell’articolo 1349 del Codice Civile. Secondo la nuova formulazione dell’articolo in questione, un evento per essere considerato causa di forza maggiore deve determinare l’impossibilità totale di realizzare la prestazione contrattuale, essere imprevedibile al momento della redazione del contratto o avere effetti inevitabili. In conclusione, la complessità della materia non lascia spazio a risposte generali, ma impone un’analisi caso per caso: è verosimile che, in linea di principio, l’epidemia possa essere considerata una causa di forza maggiore che esonera da colpa l’obbligato inadempiente, ma il giudizio non potrà non tenere conto del contenuto specifico delle clausole contrattuali e di quanto possa essere concretamente e ragionevolmente richiesto al soggetto inadempiente secondo criteri di diligenza ed equità.

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