martedì, Marzo 19, 2024
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Intervista all’Avvocato Andrea Mortati

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Avvocato lo scorso 16 aprile l’Ascoli Calcio ha operato la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo con il tecnico Roberto Stellone motivandolo con l’emergenza Covid-19 e invocando l’applicabilità dell’art.1467 c.c.

E’ applicabile detta normativa al rapporto tra società e allenatore?

L’art. 1467 c.c. sancisce, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, quale appunto il contratto sportivo tra Società Calcistica ed Allenatore, la risoluzione del rapporto nel caso in cui la prestazione diventi eccessivamente onerosa per la parte obbligata ad eseguirla. Tale eccessiva onerosità, però, deve verificarsi in ragione di una causa di forza maggiore, ovvero avvenimenti straordinari ed imprevedibili, quale può essere considerato la pandemia da Covid-19. Per quanto inerisce la disciplina dei contratti sportivi per professionisti, la legge n. 91/1981, in tema di risoluzione, determina la non applicabilità della disciplina prevista dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori né di quella per i licenziamenti individuali, prevista dalla L. 604/1966, ai rapporti di lavoro sportivo professionistico. Ne discende, pertanto, la piena applicabilità, invece dell’art. 2119 c.c., norma di diritto comune e generale che statuisce il recesso per giusta causa e, conseguentemente, la non esclusione dell’applicabilità dell’art. 1467 c.c.

Avvocato ma le tutele dello Statuto dei Lavori si applicano nei rapporti tra società e allenatore?

Come appena evidenziato la legge n. 91/1981, intitolata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” esclude, all’art. 4 comma 8, l’applicabilità delle norme contenute nell’art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che disciplinano le previsioni sanzionatorie generali per la tutela reintegratoria e risarcitoria rispetto alle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro. Tali esclusioni non opererebbero, invece, in tema di licenziamento determinato dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, indipendentemente dalla motivazione adottata; in questo caso la tutela approntata dallo Statuto dei Lavoratori risulterebbe pienamente attiva, in quanto comportamento discriminatorio.

Avvocato, nei contratti tra allenatori e società è applicabile l’eccesiva onerosità per motivare la risoluzione?

Come già esposto, la disciplina dettata dall’art. 1467 c.c. non è esclusa dalla legge n. 91/1981, pertanto, in situazioni in cui sia presente una causa di forza maggiore, potrebbe essere presa in considerazione dalle Società sportive professionistiche per risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. E’ necessaria, però, la presenza di avvenimenti straordinari e imprevedibili in grado di rendere la prestazione pattuita eccessivamente onerosa per una delle parti, che si vedrebbe, quindi, palesemente svantaggiata andando ad alterare in maniera del tutto sproporzionata il sinallagma contrattuale.

Avvocato, sulla scorta di quanto detto è possibile estendere l’azione intrapresa dall’Ascoli calcio anche nei confronti dei calciatori che hanno contratti non più sostenibili finanziariamente a causa del lockdown?

La risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c. non avviene in maniera automatica ma necessita, per la sua operatività, di una sentenza dichiarativa giudiziale. Si potrebbe però non arrivare a tanto; tale decisivo epilogo, infatti, deve essere necessariamente preceduto da una fase di trattative dove le parti potrebbero addivenire ad una soluzione intermedia, quale, ad esempio, quello di ridurre l’ingaggio, anche a fronte del fatto che risulta impossibile per gli sportivi professionisti svolgere la propria prestazione finanche nella fase preparatoria di allenamento; se così non fosse si innescherebbe un meccanismo irreversibile che potrebbe portare anche alla chiusura della Società Sportive Professionistiche con evidenti ripercussioni negative, poi, per tutte le parti coinvolte In una situazione di emergenza sanitaria, non solo nazionale, è auspicabile mantenere le posizioni contrattuali in essere adeguando le prestazioni, quindi, al periodo “straordinario” preso in considerazione.

L’Avvocato difensore di Mister Stellone ha impugnato la risoluzione unilaterale del contratto, affermando che il cura italia impedisce il licenziamento. Il cura italia è applicabile all’allenatore rispetto a quanto già sopra affermato?

ll Decreto Cura Itala si propone di tutelare e congelare tutte quelle situazioni di lavoro subordinato non rientranti nel rapporto di lavoro sportivo professionistico. D’altronde, come già evidenziato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 91/1981, la disciplina dei licenziamenti individuali, previsti dalla L. 604/1966, non risulta applicabile nel caso specifico.

In che modo le società sono tenute a pagare i propri calciatori visto il blocco dei campionati?

Come già esposto, in questa situazione di emergenza sanitaria mondiale, è importante cercare di fare in modo che le Aziende, e nel caso che ci riguarda, le Società Calcistiche Professionistiche, riescano a far fronte alla attuale crisi economico-finanziaria. Una soluzione sarebbe sicuramente quella di intavolare delle trattative per lasciare in essere i rapporti contrattuali, ma con una equa riduzione delle condizioni contrattuali. Ad esempio la Juventus F.C. e la A.S. Roma hanno applicato, d’accordo con gli atleti e lo staff tecnico, la riduzione degli emolumenti, mentre gli atleti del Parma F.C. hanno rinunciato alla mensilità del mese di marzo. In definitiva appare necessaria la riduzione dei compensi per renderli sostenibili alla nuova realtà economica.

In conclusione può spiegarci meglio la sua interpretazione in merito alla giurisprudenza della cosiddetta causa di forza maggiore che lei ha più volte preso in considerazione?

La causa di forza maggiore consiste in un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere; una serie di eventi incontrollabili, quindi, che, al momento della stipula dell’accordo, siano anche imprevedibili. Pertanto, se a causa di una forza maggiore, un evento straordinario ed imprevedibile, quale può essere considerato l’attuale emergenza sanitaria, l’esecuzione della prestazione diviene impossibile, l’obbligazione si estingue. Infatti a norma dell’art. 1256 comma I c.c.: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile” Sotto il profilo della responsabilità del debitore, soccorre l’art. 1218 c.c. secondo il quale l’impossibilità di adempiere la prestazione è causa di esonero della responsabilità del debitore. “Ad impossibilia nemo tenetur” dicevano i Latini, nessuno è tenuto a fare l’impossibile; d’altronde, nel caso di specie, i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità degli eventi, che hanno determinato l’eccessiva onerosità, può essere agevolmente individuata nella dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

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