giovedì, Aprile 25, 2024
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Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

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Primo decreto interministeriale. Sono state definite, con il decreto 9 settembre 2021, le modalità attuative del Fondo da 140 milioni per il sostegno alle attività economiche chiuse, istituito dal decreto Sostegni bis.

A chi si rivolge

Possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”, svolgono, come prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021 e che hanno registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente, quella identificata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili” è prevista una maggiorazione del contributo, in ragione di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

Forma e misura dell’aiuto

L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Dei 140.000.000,00 euro del Fondo:

  • euro 20.000.000,00 sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l’attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 2007 “93.29.10”), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000,00;
  • euro 120.000.000,00, unitamente a eventuali economie derivanti dalla distribuzione di cui al precedente punto, sono ripartite tra i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo individuato dall’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegni-bis” con le seguenti modalità:
    a) euro 3.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00;
    b) euro 7.500,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
    c) euro 12.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Termini e modalità di richiesta dell’aiuto

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del “Decreto Sostegni-bis”, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 9 settembre 2021, ha definito i soggetti beneficiari, l’ammontare e le modalità di assegnazione del contributo, individuando l’Agenzia delle entrate quale soggetto erogatore dello stesso.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle istanze per richiedere il contributo, saranno definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Credits immagine: Unsplash

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