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sabato, Ottobre 5, 2024
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Fine emergenza covid-19: green pass base in università e afam fino al 30 aprile

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Il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha inviato ai rettori e ai direttori generali delle università e ai presidenti e ai direttori delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica una nota in vista della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 dal prossimo 1° aprile per fornire indicazioni e assicurare una tempestiva e uniforme applicazione delle nuove disposizioni.

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, infatti, ha indicato un processo di graduale rientro all’ordinarietà per tutti i settori coinvolti dalle misure disposte durante lo stato di emergenza e, tra questi, anche quello della formazione superiore.

Il ministro, prima di tutto, ha sottolineato come rimanga in vigore l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, secondo il quale nell’anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università e delle istituzioni Afam, si sono svolte prioritariamente in presenza. Su questa base, gli atenei hanno potuto stabilire, alla vigilia dell’anno accademico in corso, la propria programmazione con un notevole grado di autonomia. “Con il nuovo decreto- legge”, scrive il ministro, “non essendo intervenuta alcuna modifica al riguardo, le università potranno proseguire nella programmazione, ovviamente prevedendo attività “prioritariamente in presenza”, fermo restando il riferito grado di autonomia e flessibilità organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di riferimento”.

Il ministro ha poi ricordato che fino al 30 aprile, sia per gli studenti sia per tutti gli altri soggetti che accedono alle strutture universitarie e Afam, rimane l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base che attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

Sempre fino al 30 aprile, poi, per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività negli atenei, il decreto prevede il mantenimento delle misure di precauzione impiegate finora: l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie, il divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° e la raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’obbligo vaccinale per il personale delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica è prorogato al 15 giugno 2022. Nella nota, il ministro specifica che, dal 1° aprile al 15 giugno,  “relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo”.

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