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Distretti Ecologici: gli interventi agevolabili con il Bonus 110%

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Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a:

• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Questo implica che, per esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare. La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi antisismici (sismabonus)

La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e, del Dpr n. 917/1986), anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e a condizione che:

• siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici previsti
dal citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013
• non siano già richiesti ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del decreto legge n.
34/2020.

Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro
quote annuali di pari importo.

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi. Per i limiti di spesa si rinvia alla Tabella n. 2 del capitolo “Tabelle riepilogative”. Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati (prevista ordinariamente dal Tuir10) è elevata al 90%.

Interventi di efficientamento energetico

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli
interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati in
SUPERBONUS 110% – settembre 2021 quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio11 o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Il Superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti). Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Questa realtà dinamica e strutturata, nata circa 10 anni fa, è diventata un punto di riferimento nel settore della bioedilizia, in grado di di trovare soluzioni differenti in un campo ormai troppo spesso immobile ed uguale a sé stesso. Contatta senza impegno Distretti Ecologici per dare una svolta green alle tue proprietà.

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