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lunedì, Ottobre 7, 2024
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Diritto di cronaca o processo mediatico? Parla l’avv. Filice

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Quando finisce il diritto di cronaca e quando inizia la spettacolarizzazione? L’avvocato Gianluca Filice, sulle pagine di Centoundici, la rivista della camera penale di Roma, analizza l’ennesimo processo mediatico messo in moto da due ragazze, presunte vittime di violenza sessuale, che si sono rivolte alla redazione della trasmissione televisiva “Non è l’Arena”.

Di seguito la riflessione dell’avvocato:

La sera del 3 agosto del corrente anno, un po’ in sordina, complice il periodo feriale, è andato in onda l’ennesimo processo mediatico. La puntata agostana de “Non è l’arena”, ha acceso i riflettori sul caso di due ragazze, asserite vittime di una violenza sessuale di gruppo, che si ipotizza essere avvenuta alle prime luci dell’alba del 2019, su di una spiaggia della Costa Smeralda. Le due giovani amiche, di fronte alla richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dalla Procura della Repubblica, hanno inviato una mail in redazione, esprimendo amarezza e delusione non solo per la decisione assunta dal magistrato inquirente, ma anche perché gli organi di informazione, contrariamente a quanto accade in un caso analogo nel quale coinvolto è il figlio di un noto uomo politico, non avrebbero conferito adeguato risalto alla vicenda giudiziaria che le riguarda.

Alle ragazze, voce alterata e volto opportunamente celato, sono state poste domande che miravano a ricostruire gli eventi afferenti atti e documenti inseriti nel fascicolo del p.m. e costituenti il materiale peculiare della indagine preliminare.

Al fine di riportare le istanze delle ragazze, il conduttore affermava “voi avete detto: vogliamo venire, dobbiamo fare un passo avanti più forte per tentare di essere credute, di andare a dibattimento”.

Lungo la narrazione della riferita aggressione, egli interveniva, a volte fornendo chiavi di lettura ausiliare dei passaggi più controversi del racconto, evocando la fatica che le donne incontrano nell’ essere credute, soprattutto nei processi per stupro, dove le vittime soffrirebbero una serie di dichiarazioni pesantissime provenienti dagli avvocati.

A riprova di questa ultima affermazione, veniva lanciato uno stralcio de “Processo per stupro”, un docufilm girato nell’ormai lontano 1979, eccezionale per i tempi perché le telecamere entravano per la prima volta in un’aula di tribunale per riprendere le fasi dibattimentali di un processo vecchio rito.

Senza il minimo cenno allo sviluppo della istruttoria, era riprodotto un brevissimo contributo in seno al quale il legale degli imputati, durante l’arringa conclusiva, affermava plausibile la tesi della consensualità del rapporto orale incriminato, sostenendo che la donna avrebbe potuto interromperlo in ogni momento, esercitando una lievissima violenza sull’uomo.

La trasmissione, quindi, riprendeva dallo studio nel quale campeggiava una locuzione in sovraimpressione: giustizia o pregiudizio?

Va messo in risalto che il conduttore aveva anche circostanziato, in limitati passaggi, che la versione delle ragazze era smentita dagli indagati e che il difensore degli accusati, a sostegno della bontà della scelta procedimentale operata della pubblica accusa, aveva  offerto una nota scritta secondo la quale la versione delle giovani non avrebbe alcun sostegno probatorio, sarebbero cadute più volte in contraddizione, l’atto sessuale sarebbe stato consensuale e, in ogni caso, l’opposizione sarebbe inammissibile.

Questi sono i fatti in ordine ai quali varrà la pena di svolgere alcune osservazioni scevre di interesse verso l’oggetto dell’accertamento giudiziario non prima, però, di aver tracciato, per brevi cenni, la disciplina normativa vigente.Le norme che regolano la materia del divieto di pubblicazione degli atti e dei documenti del procedimento sono essenzialmente tre, l’art. 684 c.p. e gli articoli 114 e 329 c.p.p. le quali tutte sono poste a salvaguardia della segretezza processuale.La prima, di carattere sanzionatorio, punisce chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, mentre le norme di carattere processuale stabiliscono quali sono gli atti di cui è vietata la pubblicazione; rispetto agli atti coperti dal segreto, delineati dall’art. 329 co. 1 c.p.p., il divieto afferisce anche solo al loro contenuto (art. 114 co. 1 c.p.p.) mentre la durata del segreto è articolata in modo diverso a seconda della natura dell’atto e della fase nella quale versa il procedimento o il processo.L’art. 114 co. 2, prescrive, nello specifico, che anche un atto non più coperto dal segreto non può essere pubblicato fino al termine della udienza preliminare ovvero, quando essa manca, fino a che non siano concluse le indagini preliminari.Quindi, gli atti di indagine non divengono automaticamente pubblicabili solo perché il segreto è caduto, non essendovi perfetta coincidenza tra atti non segreti (ab origine o divenuti tali) e atti conoscibili.Ed allora, dalla lettura delle citate norme emerge che vige un divieto assoluto di pubblicazione degli atti e dei documenti coperti dal segreto, finanche dei rispettivi contenuti, mentre per quelli che non lo sono, o non lo sono mai stati, il divieto è relativo, attenuato, poiché esso degrada a seconda del progressivo attenuarsi del pericolo di suggestione del giudice o di inquinamento probatorio che, a sua volta, è scandito dall’incedere processuale e dall’ampliamento della discovery.Il coordinamento tra la norma incriminatrice, che vieta la pubblicazione degli atti, per riassunto ed anche a guisa di informazione, ed il comma 7 dell’art. 114 c.p.p., il quale consente la trattazione del contenuto di essi (solo se non coperti da segreto), dovrebbe assicurare un virtuoso bilanciamento tra il diritto di cronaca (che subirebbe un evidente vulnus qualora al giornalista fosse impedito di rappresentare in modo circostanziato fatti processuali di interesse pubblico, limitandone l’azione a notizie sommarie o generiche) e il dovere di riservatezza processuale.Accanto alla disciplina nazionale (definita “labirintica” da Cordero), oggi si colloca la direttiva europea n. 2016/343 del 9 marzo 2016 rubricata “Sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.

Nel corpo della direttiva, ai nostri fini è utile richiamare gli artt. 3 e 4 che stabiliscono rispettivamente: art. 3 “Presunzione di innocenza”: Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza”. Art. 4 “Riferimenti in pubblico alla colpevolezza”: co.1: Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. Co.2: Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10. Co. 3: L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico.

Il decreto legislativo emanato dal Governo per il recepimento della citata direttiva, che ora passerà alle commissioni parlamentari, è stato sollecitato con emendamento dal deputato Enrico Costa e vieta a tutte le autorità pubbliche di indicare come colpevole l’indagato o l’imputato, fino a sentenza definitiva, stabilendo il rispetto della c.d. continenza verbale in quanto “le informazioni sono fornite in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto a non essere indicati come colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”; pertanto, anche i titoli delle operazioni effettuate dalle forze dell’ordine, e dalle stesse coniati, dovranno rispettare lo stesso principio, non potendo più contenere espressioni che suggestionino il lettore inducendolo a formulare avventati giudizi di colpevolezza (ad es. “Mani pulite”, “Mafia Capitale”, “Crimine”, “Onorata sanità”, “Sex e drug”, “Falsa politica”…., troppo spesso smentiti, anche dopo molti anni, da provvedimenti di proscioglimento (valga per tutti il recentissimo verdetto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria che ha assolto l’ex senatore Antonio Caridi -perché il fatto non sussiste- dall’accusa di associazione mafiosa nel processo denominato, appunto, “Gotha”).Quindi, il fenomeno delle conferenze stampa tenute da magistrati del p.m. o dagli organi di polizia giudiziaria dovrà subire una importante limitazione sotto il profilo della quantità (il divieto potrà essere derogato solo qualora sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico), della qualità soggettiva (saranno ad appannaggio dei soli capi delle Procure) e della continenza terminologica (le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non dovranno presentare la persona come colpevole), ma dovrà anche essere tracciata la disciplina sanzionatoria, come espressamente previsto dall’art. 4, par. 2: “Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10” il quale, rubricato “Mezzi di ricorso”, prevede che: “Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva”.

Non sappiamo quale sarà la versione definitiva del testo legislativo e immaginiamo, come sempre accade sui temi delicati e divisivi della Giustizia, che non vi sarà unanimità di vedute; tuttavia, sin da ora, è possibile ipotizzare che il passaggio critico sarà costituito dalla difficoltà di dare positiva attuazione alle deroghe contemplate dall’art. 4 co. 3 della citata Direttiva (qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico), rispetto alle quali, in primo luogo, andrebbero tipizzati i casi ritenuti astrattamente idonei a giustificare l’eccezione alla regola e, subito dopo, dovrebbe essere consentito un controllo effettivo e tempestivo sulla scelta operata dagli organi inquirenti; mentre, sotto il profilo dell’interesse pubblico, appare verosimile un richiamo agli approdi giurisprudenziali più consolidati.Sul tema il Presidente di A.N.M., Giuseppe Santalucia, ha espresso un tiepido apprezzamento verso le indicazioni che l’Europa ha rivolto agli Stati membri: “le direttive Ue non sono norme prescrittive, indicano l’obiettivo lasciando libertà sui meccanismi da scegliere” e, ancora, “la presunzione di innocenza è un tema condiviso, ma non credo si voglia comprimere il diritto-dovere di informare” (Corriere della Sera, 06.08.21), mentre il Presidente dell’Unione Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, ha privilegiato l’argomento secondo il quale se l’Europa ha avvertito l’esigenza di richiamare gli Stati nazionali sulla effettività del principio che tutela la presunzione di innocenza ciò sta a significare che, di fatto, pur essendo ampiamente condiviso (dove non costituzionalmente protetto), il principio di non colpevolezza rimane spesso sulla Carta, imbrigliato tra concezioni poco ortodosse del diritto di informare e ataviche anomalie negli organi deputati al controllo, che sfociano in una vera e propria soggezione (Convegno U.C.P.I. 10.05.21, “Presunzione di innocenza: la direttiva europea e la realtà italiana nell’epoca della giudiziarizzazione della politica”).

Ed allora, riprendendo il contenuto della trasmissione televisiva in premessa, dare ingresso alle legittime (ma personali) aspettative di una parte in pendenza di un procedimento, discutere coram populi le questioni oggetto della indagine, suggestionare il telespettatore inducendolo a schierarsi a favore della “giustizia”, ove essa è rappresentata, senza sottintesi, dalla assoluta credibilità delle denuncianti, ergo dalla necessità di andare a dibattimento, oppure del “pregiudizio”, costituito da una diffusa (ma indimostrata) preconcetta idea di inaffidabilità del genere femminile (che verrebbe ostracizzato dagli impenitenti avvocati, fastidioso intralcio sulla strada che porta alla condanna), significa celebrare un processo prima e fuori di esso, in cui ogni spettatore assume la veste di giudice domestico, esprime il proprio convincimento e coltiva speranze che, ove disattese, muteranno in frustrazione insopportabile tanto da legittimare indicibili contumelie da rivolgere ora verso il tribunale, responsabile di aver tradito le più recondite e bieche speranze di vendetta sociale, ora verso il difensore il quale, avendo osato mettere in dubbio la parola della persona offesa, sarà responsabile di aver difeso un (già dichiarato) colpevole, tutti accomunati dall’aver cagionato un torto alla acquisita verità giornalistica.Il tema coinvolge, evidentemente, anche la qualità della informazione giudiziaria; accanto alle categorie giuridiche del lecito e dell’illecito, esiste anche quella, di natura squisitamente deontologica, dell’opportuno.Il processo penale accusatorio regge su equilibri complessi e delicatissimi; ad esso, e ai suoi protagonisti, la comunità ha scelto di delegare il potere di scongiurare la condanna di un innocente, per fugare la quale è stato edificato l’articolato sistema delle garanzie che tutti conosciamo; nemmeno dopo l’esaurimento di ogni passaggio procedurale previsto dalla legge saremo autorizzati ad affermare che la decisione presa, la sentenza irrevocabile (di condanna o di assoluzione), sarà giusta; essa, piuttosto, andrà rispettata.Se non verrà posto un freno alla spettacolarizzazione della giustizia, assisteremo al proliferare di sentenze “etiche”, scritte non “in nome” ma “dal” popolo italiano, ingenerate da una informazione parziale a cui nessun essere umano è totalmente impermeabile, compresi i giudici, in particolare quelli popolari (laddove la diffusione del “contenuto” sia particolarmente ricca e dettagliata, l’insidia per la “verginità” cognitiva del giudice, potrebbe essere ben superiore a quella che deriverebbe dalla diffusione tout court dell’atto in sé, “Fabrizio Costarella, Presunzione di innocenza e diritto comunitario, dirittodidifesa.eu, 27.04.2020.

L’augurio è che il Legislatore dia concreta attuazione alle indicazioni ricevute da Parlamento e Consiglio europei, stabilendo chiaramente che le informazioni riservate, anche se pubblicabili nei limiti anzidetti, non vengano più diffuse in modo da influire sul regolare andamento del procedimento, a maggior ragione per piegarne le sorti, indirizzarne l’esito e, men che meno, per soddisfare le aspettative di una delle parti.Il diritto di cronaca dovrà, allora, essere giudicato recessivo tutte le volte in cui, dinanzi ad un procedimento, la diffusione (rectius, la spettacolarizzazione) di notizie o informazioni giunga, infine, a danneggiare la correttezza dell’accertamento, vuoi sotto il profilo della genuinità degli elementi di prova (si pensi ad un testimone la cui deposizione avviene dopo che questi ha appreso aliunde del contenuto di altre fonti già acquisite), vuoi sotto il profilo della c.d. virgin mind del giudicante, che in tal modo verrebbe irrimediabilmente contaminata, con buona pace dei presidi processuali istituiti per scongiurare tale pericolo (basti pensare, a titolo di esempio non certo esaustivo, ai divieti posti alle letture degli atti di indagine).Questo è il pregiudizio dal quale siamo chiamati a difendere il processo; per quanto riguarda la giustizia, invece, si tratta di un affare terribilmente complicato, sarebbe preferibile che se ne occupasse chi è in grado di comprendere e rispettare i suoi fragili equilibri.

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