martedì, Aprile 30, 2024
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Intervista all’Avvocato Pietro Madonia

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Il nostro Marco Palmerita ha intervistato l’Avvocato Pietro Madonia, tra i maggiori esperti di diritto sportivo in Italia, Presidente del tribunale federale Fispes, Presidente della Corte di appello della federazione italiana sordo muti. Madonia è il “Dominus” di Lex Town la prima struttura legale in stile Americano.

Avvocato cosa pensa in qualità di legale dell’Ascoli Calcio, in merito alle dichiarazioni rilasciate dall’Avv. Rodella ai diversi organi di stampa in relazione alla risoluzione contrattuale del Sig. Stellone e del suo staff?

L’Ascoli Calcio ha seguito le normali procedure legali previste dall’ordinamento sportivo e da quello generale, la società non ha mai attivato azioni tese a ledere l’immagine del Sig. Stellone, non rientranti tali iniziative nelle abitudini del club. Ne consegue la strumentalità delle dichiarazioni rese dall’Avv. Rodella, il quale conosce bene il decreto “Cura Italia”, che non si riferisce al rapporto lavorativo con atleti e staff – non rientrando questi ultimi nella giurisprudenza ordinaria del diritto del lavoro – bensì ad un rapporto contrattuale disciplinato dalle norme generali del codice civile.

In merito all’impugnazione della risoluzione unilaterale del contratto, come si comporterà la società?

La Società bianconera prende atto della reazione dell’Avv. Rodella, tuttavia conferma l’assoluta necessità di adottare misure di contenimento dei costi in ragione delle situazioni oggettive venutesi a creare per eventi imprevedibili, con conseguente azione obbligata intrapresa dalla Società e che sarà valutata opportunamente dagli organi competenti. Pertanto abbiamo già respinto la richiesta dell’avvocato di Stellone e ci appelleremo all’arbitrato sportivo.

In che modo la società sta gestendo questo momento cosi delicato?

L’Ascoli Calcio mette al primo posto la salute di atleti, collaboratori e tifosi e lavora attivamente per le politiche di contenimento dei costi a causa di questo evento eccezionale.

In conclusione può spiegarci meglio la sua interpretazione in merito alla giurisprudenza della cosidetta causa di forza maggiore che lei ha più volte preso in considerazione?

Lo recita l’articolo 1349 del Codice Civile. Secondo la nuova formulazione dell’articolo in questione, un evento per essere considerato causa di forza maggiore deve determinare l’impossibilità totale di realizzare la prestazione contrattuale, essere imprevedibile al momento della redazione del contratto o avere effetti inevitabili. In conclusione, la complessità della materia non lascia spazio a risposte generali, ma impone un’analisi caso per caso: è verosimile che, in linea di principio, l’epidemia possa essere considerata una causa di forza maggiore che esonera da colpa l’obbligato inadempiente, ma il giudizio non potrà non tenere conto del contenuto specifico della clausole contrattuali e di quanto possa essere concretamente e ragionevolmente richiesto al soggetto inadempiente secondo criteri di diligenza ed equità. Nel caso di Stellone abbiamo applicato l’art. 1467 c.c. relativo alla risoluzione unilaterale del contratto per cause non imputabili a nessuna delle parti ma ad eventi eccezionali di natura esterna.

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